Art. 6.
(Vigilanza del Ministero della giustizia).

      1. Il Ministero della giustizia esercita direttamente, mediante i presidenti ed i procuratori generali di corte di appello, l'alta vigilanza sui collegi dei periti agrari e dei periti agrari laureati, al fine di

 

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garantire l'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.